Intervista all’Avvocato Paola Tuillier di Diritti del Paziente pubblicata sul settimanale “Starbene” gruppo Mondadori.
Ho chiamato il dottore per mio padre che aveva la febbre e mi ha fissato un appuntamento in studio. Non avrebbe dovuto venire a casa?
Eleonora, Brindisi
L’ attività del medico si svolge prevalentemente nel suo studio, anche se la richiesta di una visita medica domiciliare è prevista dall’art. 47 degli accordi collettivi nazionali dei medici di famiglia del 23/3/2005 in caso di “non trasferibilità dell’ammalato”.
La legge non specifica però il concetto di non trasferibilità, che si presta quindi a una interpretazione caso per caso da parte del medico in base a fattori come l’età, le condizioni generali di salute oppure la descrizione della sintomatologia.
In generale, comunque, il concetto di non trasferibilità è legato a casi in cui la persona è in condizioni così gravi da non poter andare di persona nello studio del suo medico curante.
Se è così, la visita è dovuta e gratuita. Nel caso di tuo padre, anche se le sue condizioni non erano così gravi da non potersi muovere, potevi ugualmente chiedere al suo dottore una visita a casa.
In questo caso, secondo la Cassazione (sent. 41646/01), il medico può tuttavia chiedere un compenso per la sua prestazione: quando la visita a domicilio non è indispensabile, diventa infatti una visita privata, che il medico può fare come libero professionista.
Paola Tuillier,
Avvocato del foro di Roma specializzata in responsabilità medica civile e penale, fondatrice del sito web dirittidelpaziente.com.
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