Diritti del paziente ed errore del medico: è possibile chiedere un risarcimento danni all’ospedale o alla clinica?
Di particolare interesse è la questione relativa alla possibilità o meno che la struttura sanitaria ove il paziente è stato ricoverato debba rispondere di eventuali danni risarcibili al ricoverato anche se non si sia accertata la responsabilità del medico curante o del chirurgo.
Anche in questo caso vi è stato un superamento della interpretazione limitativa della responsabilità della struttura, per cui il presupposto per l’affermazione della responsabilità contrattuale della struttura era conseguente all’accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa
Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente- medico, e riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito da alcuni contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento contrattuale.
Da ciò consegue l’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.
Ed infatti la struttura ospedaliera e così come la clinica privata ha l’obbligo di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente consegue all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, oltre a quella relativa all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Si è detto, da parte della Cassazione, che legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione prestazione assai articolata, proprio di assistenza sanitaria, che ingloba al di una struttura una suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione).
E non assume, in particolare, alcuna rilevanza, ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l’intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità dell’Ente.
Diverse le situazioni esaminate per affermare questo principio da parte della Cassazione. Una vicenda nota in giurisprudenza, esemplificativa della situazione, è quella relativa ad una tragica questione sottoposta alla valutazione della Corte Suprema relativa a parto gemellare in seguito al quale una neonata aveva riportato encefalopatia da asfissia secondaria ad una sofferenza fetale, la S.C. ha affermato la responsabilità ed il conseguente obbligo di risarcimento per casa di cura, essendosi accertata l’omessa effettuazione di idonei controlli, quali il monitoraggio CTG, all’ingresso in clinica della partoriente e la circostanza che l’ostetrica in servizio presso la clinica aveva ascoltato il battito di un so o feto senza sollecitare interventi medici o ulteriori accertamenti.
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