Diritti del paziente: richiesta risarcimento danni all’ospedale

Diritti del paziente ed errore del medico: è possibile chiedere un risarcimento danni all’ospedale o alla clinica?

Di particolare interesse è la questione relativa alla possibilità o meno che la struttura sanitaria ove il paziente è stato ricoverato debba rispondere di eventuali danni risarcibili al ricoverato anche se non si sia accertata la responsabilità   del medico curante o del chirurgo.

Anche in questo caso vi è stato un superamento della interpretazione limitativa della responsabilità della  struttura,  per cui il presupposto per l’affermazione della responsabilità contrattuale della struttura era conseguente all’accertamento di un comportamento colposo del medico operante presso la stessa

Più recentemente, invece, dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente- medico,  e riqualificato come un autonomo ed  atipico contratto a prestazioni corrispettive (definito da alcuni contratto di spedalità, da altri contratto  di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento contrattuale.

Da ciò consegue l’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente.

Diritti del paziente risarcimento danni

Ed infatti la struttura ospedaliera e così come la clinica privata ha l’obbligo di  messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente)  nei  confronti del paziente consegue all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, oltre a quella relativa all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque  sussistendo un  collegamento  tra  la  prestazione  da  questi  effettuata  e  la  sua  organizzazione  aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Si è detto, da parte della Cassazione, che legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione prestazione assai articolata, proprio di assistenza sanitaria, che ingloba al di una struttura una suo  interno,  oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

Ciò  comporta  che si può  avere  una responsabilità contrattuale della  struttura  verso il paziente danneggiato  non  solo  per  il  fatto  del  personale  medico  dipendente,  ma  anche  del personale ausiliario, nonché della  struttura     stessa (insufficiente o inidonea  organizzazione).

E  non  assume,  in particolare, alcuna     rilevanza, ai fini della individuazione  della natura della responsabilità della struttura  sanitaria se il paziente si  sia  rivolto  direttamente  ad  una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l’intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità dell’Ente.

Diverse le situazioni esaminate per  affermare  questo principio da parte della  Cassazione. Una vicenda  nota  in  giurisprudenza,  esemplificativa della situazione,  è quella relativa  ad  una tragica questione  sottoposta alla valutazione della  Corte Suprema relativa a parto  gemellare in  seguito al quale una neonata aveva riportato encefalopatia da asfissia secondaria ad una sofferenza fetale, la S.C.  ha  affermato la responsabilità  ed il conseguente  obbligo di  risarcimento  per  casa  di cura, essendosi accertata  l’omessa  effettuazione di idonei controlli, quali    il monitoraggio  CTG, all’ingresso in clinica della  partoriente  e la circostanza  che  l’ostetrica  in  servizio  presso  la clinica aveva ascoltato  il battito di un so o feto senza sollecitare  interventi medici o ulteriori   accertamenti.

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