ERRORE MEDICO e COMPLICANZA: qual’è la differenza?

Spesso a chi contatta Diritti del Paziente dobbiamo specificare la differenza tra ERRORE MEDICO e COMPLICANZA.

Portiamo come esempio un nostro assistito con un caso di endoftalmite (infiammazione del bulbo oculare) conseguente ad un intervento di cataratta, che ha portato ad una diminuzione del visus. Il chirurgo ha riferito al nostro assistito che si era trattato di una complicanza dell’intervento, verificatasi nonostante l’adozione di tutte le tutele e non dovuta ad errori medici nella esecuzione dell’intervento. 

Quanto riferito dal chirurgo è verosimile? Qual’è la differenza tra complicanza ed errore?

Con il concetto di COMPLICANZA la medica legale designa solitamente un evento dannoso, insorto nel corso di un intervento chirurgico o di un inter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile; il termine complicanza ha però un significato clinico e non può essere utilizzato come criterio di separazione tra un danno senza “colpa” e un danno derivante invece da condotta colposa.

Dal punto di vista giuridico, la circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non basta quindi ad integrare un’esenzione da responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c.; a tal fine rileva solo se quell’evento avverso integri gli estremi della “causa non imputabile”, con un accertamento che deve ovviamente essere compiuto in concreto.

Come affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo con sentenza n. 13328 del 30.06.2015), se nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente “o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed in tal caso esso integra gli estremi della ‘causa non imputabile’ (esente da colpa), di cui all’art. 1218 c.c.”.

complicanza errore medico diritti del paziente

Si deve evidenziare inoltre, che nell’ipotesi di cui il medico non abbia preventivamente informato il paziente circa la possibilità di verificazione di una “complicanza” e questa poi, in concreto, si verifichi, il medico, è comunque responsabile (anche quando non sussiste una condotta colposa), per aver violato l’obbligo di informazione (violazione dell’obbligo del “consenso informato”).

Nel caso del nostro assistito, pertanto non potendo affermare che la complicanza, in quanto tale, è necessariamente esente da colpa, si è reso indispensabile sottoporre il caso alla valutazione di un nostro medico specialista, per verificare se nella fattispecie vi siano stati profili di colpa nella condotta del chirurgo. 

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