“Salve, nei giudizi instaurati dai prossimi congiunti di una persona deceduta per responsabilità medica, ho sentito parlare di danni iure hereditatis. Vorrei sapere che cosa si intende per tale tipologia di danni e in quali casi è possibile ottenerne il risarcimento”
Risponde l’Avv. Paola Tuillier di Diritti del Paziente
“Ai prossimi congiunti di una persona deceduta a causa di un fatto illecito costituente reato, come ad esempio nei casi di decesso per responsabilità medica, spetta il risarcimento dei danni non patrimoniali direttamente subiti (iure proprio): vengono considerate risarcibili, infatti, le sofferenze e patemi d’animo, cagionati dalla perdita della persona cara, quale danno arrecato all’intangibilità della sfera degli affetti familiari”.
“Da questi danni “iure proprio” devono essere tenuti distinti i danni non patrimoniali “iure hereditatis”, vale a dire i danni subiti dalla vittima e risarcibili agli eredi, consistenti nelle sofferenze patite dalla persona deceduta nel periodo intercorrente tra la lesione subita e il decesso”.
“La giurisprudenza ha stabilito che quanto vi è stato un apprezzabile lasso di tempo (almeno di 24 ore) tra la lesione e la morte e la vittima sia rimasta in questo periodo lucida e cosciente, gli eredi sono legittimati a richiedere, appunto iure hereditatis, il danno non patrimoniale subito dalla vittima“.
“Sono considerati risarcibili sia il cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno da inabilità temporanea patito dalla vittima, parametrato alla durata dell’intervallo di tempo tra la lesione e la morte, sia il cosiddetto danno catastrofale, consistente nelle sofferenza patita dalla persona, in considerazione della consapevolezza della “fine imminente” e tenuto conto dell’intensità della sofferenza stessa”.
“Il risarcimento di tale danno viene quindi escluso quando la morte si verifica immediatamente dopo la lesione”.
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